di Lucia Izzo - L'ex moglie
mantiene il diritto all'assegno di divorzio se la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta passata in giudicato prima dell'annullamento delle nozze decretato dal Tribunale Ecclesiastico.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, prima sezione civile, nella sentenza n. 1882/2019 (qui sotto allegata) respingendo il ricorso dell'ex marito che riteneva non dovuto l'assegno divorzile di mille euro mensili, stabilito dal giudice ordinario, in quanto era intervenuta la sentenza del Tribunale ecclesiastico di annullamento delle nozze.
La sentenza ecclesiastica di nullità del
matrimonio concordatario, tuttavia, era intervenuta dopo il passaggio in giudicato di quella relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Pertanto, secondo la Cassazione è corretta la sopravvivenza dell'assegno.
Rapporto tra sentenza di divorzio e nullità del matrimonio concordatario
Gli Ermellini rammentano che
non sussiste un rapporto di "primazia" della pronuncia di nullità, secondo il diritto canonico, del
matrimonio concordatario sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili delle stesse nozze, trattandosi di procedimenti autonomi aventi finalità e presupposti diversi.
Inoltre, nel diritto italiano, il
titolo giuridico dell'obbligo di mantenimento del'ex coniuge si fonda sull'accertamento dell'impossibilità della continuazione della comunione spirituale e morale tra i coniugi stessi, che è conseguente allo scioglimento del vincolo matrimoniale civile o alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del
matrimonio concordatario.
Divorzio: l'assegno resta se la Sacra Rota interviene dopo il passaggio in giudicato della sentenza civile
L'obbligo di versare l'assegno, dunque,
non è costituito dalla validità del matrimonio oggetto della sentenza ecclesiastica tenuto conto che la declaratoria di nullità ex tunc del vincolo matrimoniale non fa cessare alcuno status di divorziato, che è uno status inesistente, determinando, piuttosto, la pronuncia di
divorzio la riacquisizione dello
stato libero.
Di conseguenza, conclude la Cassazione, la questione della spettanza e liquidazione dell'assegno divorzile non è preclusa quando l'accertamento inerente all'impossibilità della prosecuzione della comunione spirituale e morale fra i coniugi sia
passato in giudicato prima della delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del medesimo matrimonio, come si verifica nell'ipotesi in cui nell'ambito di un unico giudizio la statuizione relativa allo
stato sia stata emessa disgiuntamente da quelle inerenti ai risvolti economici.
Ed è quanto avvenuto nel caso di specie essendo l'accertamento inerente all'impossibilità della continuazione della comunione spirituale e morale fra i coniugi passato in giudicato prima della delib zione della sentenza ecclesiastica di nullità, sicché la valutazione di spettanza e quantificazione dell'assegno divorzile è ben ammissibile.
Non è consentito, conclude la Corte, dedursi che in caso di delibazione della sentenza ecclesiastica di annullamento del
matrimonio concordatario le conseguenze economiche siano disciplinate dagli artt. 129 e 129 bis c.c. in tema di matrimonio putativo: tali articoli, infatti, dettano una normativa che, nel caso di passaggio in giudicato della sentenza di
divorzio prima della delibazione della sentenza ecclesiastica, va, appunto,
coordinata con i principi che regolano il giudicato.
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